PILLOLE DI PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA

27 Gen PILLOLE DI PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA

Abitazioni private e luoghi di lavoro

Proseguiamo l’argomento Privacy e videosorveglianza (trovate il primo post con la normativa di riferimento QUI) parlando di due diverse tipologie di luoghi da proteggere.

La casa è uno dei posti a cui generalmente ci si sente più legati e in cui è importante sentirsi sicuri. Se il luogo di installazione del sistema di videosorveglianza è un’abitazione privata la normativa in materia di trattamento dei dati NON si applica.

Questo significa che anche l’informativa semplificata (i cosiddetti “cartelli”) non deve essere esposta. Non sono inoltre previsti tempi massimi di conservazione delle immagini.

Attenzione però! L’angolo di ripresa deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo quindi eventuali aree comuni, aree di proprietà altrui o aree pubbliche. Si rischia di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615bis del Codice Penale).

Inoltre, se sono presenti dipendenti o collaboratori (babysitter, colf, ecc.) dovranno essere informati della presenza delle telecamere ed andrà evitata l’installazione in ambienti riservati, come i bagni.

Se per le case è quindi piuttosto semplice realizzare un sistema di videosorveglianza, all’interno dei luoghi di lavoro è necessario avere qualche accortezza in più.

Prima dell’installazione e della messa in funzione dell’impianto infatti, il Datore di Lavoro dovrà redigere un progetto all’interno del quale indicherà come prima cosa le finalità che hanno indotto l’azienda ad installare il sistema.

Il D.Lgs. 151/15 stabilisce infatti tre possibili finalità:

  • Esigenze organizzative e/o produttive
  • Sicurezza del lavoro (meglio se richiesto espressamente nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale)
  • Tutela del patrimonio aziendale (comprende non solo i beni materiali, ma anche il know-how aziendale)

Vi ricordiamo quindi che le immagini riprese non potranno essere diffuse a terzi, se non alle Forze dell’Ordine o ad altre autorità. Al contrario, la diffusione dei filmati tramite ad esempio social network, al solo fine di esporre eventuali malviventi alla pubblica gogna, non è compatibile con le finalità del trattamento.

Il progetto dovrà inoltre descrivere in modo dettagliato il funzionamento dell’impianto, da quante telecamere sarà composto e di che tipologia saranno, le aree che verranno inquadrate, come verranno effettuate le registrazioni e come e per quanto tempo saranno conservate. Non ultimo, come verranno eliminate.

Il tutto andrà poi presentato alle Rappresentanze Sindacali, se presenti in azienda, oppure, in caso di mancato accordo o di assenza delle stesse, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di competenza.

In entrambi i casi, si potrà procedere alla realizzazione del sistema di videosorveglianza solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte delle Rappresentanze Sindacali o dell’Ispettorato del Lavoro.

Ma come si fa a redigere e inoltrare la richiesta all’Ispettorato del Lavoro? Ne parliamo nell’articolo di settimana prossima.

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